Allevamento nella RCS
Diventare ed essere allevatori significa assumersi un impegno di responsabilità, sacrificio di tempo e lavoro intensivo, saper accettare con onestà fallimenti e delusioni, riuscendo, nonostante tutto, a provare tanta gioia e appagamento, e ad avvertire la contentezza e l’amore corrisposto da parte dei retriever a noi affidati.
Presupposti
Prima che possiate far accoppiare una femmina nel RCS, devono essere soddisfatti i seguenti criteri. Tenete presente che dovete iniziare con i preparativi circa sei mesi prima di realizzare i vostri sogni di allevamento!
La base vincolante per l’allevamento di cani di razza con certificato genealogico della SCS, è il Regolamento d’allevamento della SCS e, a complemento, le Regole di allevamento RCS. Tutti gli allevatori e i proprietari di maschi da riproduzione sono tenuti a conoscere e ad applicare le prescrizioni di questi due regolamenti.
L’allevatore è il solo responsabile della scelta dei cani che intende destinare alla riproduzione e dei risultati che intende ottenere. L’allevatore è responsabile dei cuccioli che nascono nel suo allevamento ed è lui a doversi occupare del loro piazzamento.
Gli allevatori e i proprietari di maschi selezionati si impegnano in particolare
- nella loro attività di allevatori, a rispettare la dignità dell'animale ed impedire lo sviluppo estremo di particolarità fisiche che possano pregiudicare la salute, la qualità o la speranza di vita dei cani, e/o che possano ostacolarli nel loro normale comportamento, compreso il movimento e la riproduzione in modo naturale;
- a non utilizzare per la riproduzione cani che, in base ad una tara genetica conosciuta, potrebbero trasmettere ai loro discendenti gravi difetti o malattie, pregiudicarne la salute o il carattere;
a non utilizzare per la riproduzione cani che mostrino un comportamento aggressivo o una deficienza caratteriale; - a non utilizzare per la riproduzione cani che, secondo lo standard di razza o il regolamento di razza specifico, abbiano dei difetti che li escludano dalla riproduzione, anche se questi sono stati corretti chirurgicamente.
Tutti i retriever destinati alla riproduzione, devono essere selezionati e ammessi dal RCS. La Commissione d’allevamento rilascia l’ammissione alla riproduzione (v. anche la sezione "Esami di Selezione") per cani che sono iscritti nel Libro delle Origini Svizzero (LOS), in cui il proprietario legittimo dev'essere iscritto e convalidato sul certificato genealogico originale da parte dell’amministrazione del Libro delle Origini.
Diventare ed essere allevatori significa assumersi un impegno di responsabilità, sacrificio di tempo e lavoro intensivo, saper assumere con onestà fallimenti e delusioni, ottenendo però tanta gioia e soddisfazione, e la contentezza e l’amore corrisposto da parte dei retriever a noi affidati.
I nuovi allevatori devono presentare una domanda di tutela dell’affisso all’amministrazione del Libro delle Origini della SCS (Schweizerische Kynologische Gesellschaft, Geschäftsstelle, Sagmattstrasse 2, 4710 Balsthal), al fine di ottenere i certificati genealogici per i loro futuri cuccioli.
L’affisso è un nome dell’allevamento protetto dalla SCS a livello nazionale e dalla FCI a livello internazionale, in cui i cani sono allevati secondo le disposizioni della SCS/FCI.
La domanda di protezione del nome di un allevamento deve essere presentata 5 mesi prima che la femmina venga coperta per la prima volta. Qui si può consultare il registro internazionale degli affissi protetti dalla FCI.
- Ogni allevamento deve disporre di una struttura che funga da riparo e di uno spazio aperto adeguato. Sia il riparo che l’area esterna devono trovarsi a distanza di vista e udito dagli alloggi dell'allevatore, al fine di garantire la sorveglianza degli animali.
- Come struttura di riparo si intende il giaciglio per le cucciolate, la cuccia e la sala comune per i cani in caso di maltempo. La superficie totale del terreno deve essere di almeno 12 m2 (per i Toller almeno 10 m2). Il giaciglio per le cucciolate o un’eventuale cassetta per i cuccioli, deve consentire alla futura mamma di stare in piedi e di potersi muovere liberamente e senza ostacoli. La cagna deve potersi sdraiare e i cuccioli devono avere a disposizione uno spazio sufficiente per stendersi. Il giaciglio per le cucciolate deve essere asciutto, protetto da correnti d'aria e ben isolato dal terreno. La madre deve avere la possibilità di allontanarsi dai cuccioli all'interno dell’alloggio (luogo di fuga o possibilità di fuga).
- La sistemazione deve essere adeguata al numero di cuccioli, alla loro età, deve essere presente luce diurna e aria fresca a sufficienza; deve essere facilmente accessibile, pratica da pulire e, se necessario, riscaldabile.
- In caso di cattive condizioni meteorologiche, deve essere disponibile una sala per i cuccioli, che offra loro sufficienti possibilità di movimento e di attività.
- È richiesta una superficie esterna di almeno 50 m2, all'interno della quale i cuccioli possano muoversi liberamente e in tutta sicurezza (per i Toller almeno 40 m2). L’area deve essere costituita in gran parte da fondo naturale (erba, ghiaia, sabbia, ecc.).
- Deve avere accesso diretto al riparo (sala comune) o disporre di un posto che sia coperto, protetto dal vento e isolato dall'umidità e dal freddo. L’area dovrebbe disporre sia di zone al sole che all’ombra ed essere attrezzata in modo da offrire tante diverse attività ai cuccioli.
- La recinzione deve essere stabile, a prova di fuga e di lesioni.
Prima che un nuovo allevatore sia autorizzato a far accoppiare una femmina, è tenuto a far controllare il suo allevamento da un ispettore del RCS.
Per garantire che il controllo preliminare dell’allevamento possa essere effettuato in tempo, il responsabile della razza competente deve essere informato almeno quattro settimane prima dell’accoppiamento previsto, in modo da poter provvedere al controllo dell’allevamento.
Contestualmente al controllo preliminare dell’allevamento vengono esaminate
- le condizioni dello spazio;
- le attrezzature di allevamento previste (non è necessario allestire né la cassetta per i cuccioli né l’area esterna, ma dovrebbero essere disponibili piani e progetti concreti, quali il giaciglio per le cucciolate, la sala comune e la superficie esterna);
- le cure ricevute dai cani (alimentazione, vaccinazioni, sverminazioni, rapporto cane - essere umano).
Procedure amministrative
Di seguito riassumiamo brevemente i punti più importanti da osservare secondo il regolamento d’allevamento relativo agli accoppiamenti. Questo nella speranza di facilitare a voi, e di conseguenza anche ai responsabili del club, la "noiosa" ma necessaria "burocrazia". Sicuramente siete già proprietari di un affisso protetto o ne avete già fatto richiesta presso l’amministrazione del Libro delle Origini della SCS.
Assicuratevi che sia il maschio che la femmina siano abilitati alla riproduzione e siano conformi alle prescrizioni; che ambedue siano in possesso di un certificato per gli occhi valido (che al momento dell'accoppiamento non può essere stato effettuato oltre 24 mesi prima), che attesti che il retriever è esente da malattie agli occhi che lo escluda dalla riproduzione (devono essere osservati anche i requisiti di accoppiamento indicati sull’ammissione alla riproduzione e il regolamento d’allevamento RCS Art. 3.5.1. E Art. 4.3.3). Nel caso in cui non siate sicuri se un risultato costituisca un fattore di esclusione dall'allevamento, siete tenuti a contattare la Commissione d’allevamento in via preliminare.
Requisiti di accoppiamento che risultano dall’esito di un test genetico (cfr. Regolamento d’allevamento RCS Art. 4.3.6).
Assicuratevi che sia stata osservata eventualmente la pausa prescritta dopo una cucciolata numerosa. In questo caso devono trascorrere almeno 10 mesi dall’ultima cucciolata fino al prossimo termine di accoppiamento. Fate attenzione, specialmente con la femmina, affinché sia stata sufficientemente vaccinata, che non vi siano parassiti (sverminazione) e che non presenti infezioni o infiammazioni agli organi genitali.
In caso di cucciolata con diritto di accoppiamento, prima che questo avvenga è necessario sottoscrivere un contratto corrispondente.
Gli accoppiamenti tra retriever che al momento dell'atto non fossero in possesso di un certificato di visita oculistica valido, oppure che non abbiano osservato la pausa prescritta, non sono consentiti. In caso di inosservanza, la responsabilità è dei proprietari sia del maschio che della femmina in pari misura.
L’allevatore e il proprietario del maschio riproduttore stabiliscono l'ammontare del prezzo della monta. Si consiglia di annotarlo sull’attestato di accoppiamento della SCS.
Allevamento esterno
In casi giustificati, e su richiesta scritta dell’allevatore alla Commissione d’allevamento, quest’ultima può autorizzare in via eccezionale la riproduzione di una sola cucciolata in un allevamento esterno, per tutto il periodo di tempo necessario, o per un periodo ridotto. La domanda deve essere presentata alla Commissione d'allevamento prima che avvenga l’accoppiamento. Viene concessa un’autorizzazione eccezionale al massimo per una cucciolata entro due anni civili. Per ulteriori disposizioni si veda l’Articolo 3.4.2. Regolamento d’allevamento della SCS.
È di competenza del proprietario della femmina procurarsi i moduli necessari, che dovranno essere compilati secondo quanto prescritto ed essere sottoposti al proprietario del maschio per la firma. Con la firma dell’attestato, il proprietario del maschio certifica che l’accoppiamento è avvenuto in modo corretto e di esserne stato testimone oculare (Art. 7 Regolamento d’allevamento internazionale della FCI).
Entro 5 giorni dall’accoppiamento dovranno essere spediti i seguenti documenti al responsabile competente per la razza:
- Dichiarazione dell’avvenuto accoppiamento RCS (scheda bianca)
- Copia blu dell'attestato di accoppiamento SCS
- Copia del certificato di visita oculistica valido per il maschio. Copia del certificato di visita oculistica valido per la femmina
- In caso di maschi domiciliati all’estero, copia del certificato genealogico, certificati sanitari e copia dell’ammissione alla riproduzione (se esistente)
- Copia dell'attestato del test genetico prcdPRA del partner di accoppiamento con l'indicazione «normal/clear» (nel caso di Labrador, Chesapeake Bay e Nova Scotia Duck Tolling Retriever).
- Copia dell'attestato del test EIC del partner di accoppiamento con l'indicazione «normal/clear» (nel caso di Labrador, Chesapeake Bay e Nova Scotia Duck Tolling Retriever)
- Ev. contratto di cessione per riproduzione
La procedura per un’eventuale fecondazione artificiale si basa sulle disposizioni dell’Art. 13 del regolamento internazionale per l’allevamento della FCI.
I cani da monta che vivono all'estero devono rispettare il regolamento per l’ammissione alla riproduzione dell'associazione nazionale affiliata alla FCI in vigore nel paese interessato. Le copie dei documenti corrispondenti devono essere inviate al responsabile della razza insieme alla dichiarazione dell’accoppiamento.
Non è consentito l'accoppiamento con maschi venduti all'estero che non abbiano ottenuto l’ammissione alla riproduzione dal RCS in Svizzera o che siano stati successivamente esclusi dall'allevamento.
Entro 5 giorni dalla nascita, deve essere inviata la notifica della nascita RCS (scheda bianca) al proprio responsabile della razza. Se la fattrice ha avuto un aborto spontaneo o non era incinta, spuntare le caselle appropriate e inviare la scheda entro lo stesso termine.
Entro 4 settimane dalla nascita inviate i seguenti documenti al vostro responsabile della razza:
- Originale e copia blu della notifica della nascita SCS (ordine del certificato genealogico)
- Originale dell’avvenuto accoppiamento SCS
- Certificato genealogico originale della femminaOriginale o copia della tessera di socio di una sezione SCS
- Comunicazione ai nuovi proprietari (se già noti)
- Indicazioni riguardanti esami sostenuti o campionati con relativi documenti
- Nel caso di maschi stranieri, copia del certificato genealogico
- Ev. copia dell'accordo di cessione per la riproduzione
- In caso di allevamento esterno, rapporto di controllo
- Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento
Si prega di ordinare tutti i moduli e i regolamenti SCS (certificato di accoppiamento, notifica della nascita, comunicazione ai nuovi proprietari, Regolamento d’allevamento della SCS, istruzioni per l'ispezione volontaria degli allevamenti (marchio di qualità), regolamento internazionale d’allevamento della FCI) presso
Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Geschäftsstelle
Sagmattstrasse 2
4710 Balsthal
Tel. 031 306 62 62
Tutti i moduli e i documenti interni al club (attestati di accoppiamento e di nascita RCS), i bollettini di versamento e i regolamenti d’allevamento possono essere richiesti al vostro responsabile di razza.
Speriamo che queste informazioni vi siano utili. Qualora aveste altre domande o desideraste ulteriori informazioni, contattate l'ufficio responsabile della razza (indirizzi). Sarà lieto di aiutarvi.
Aspetti legali
Ogni allevatore in Svizzera è soggetto alle disposizioni della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e dell’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Queste assicurano che i nostri cani siano allevati e cresciuti nel rispetto del loro benessere.
Il Retriever Club Svizzera sostiene e promuove il rispetto di queste norme. Qualora dovessero sorgere irregolarità, la commissione di allevamento adotterà misure per garantire che vengano mantenuti gli standard più elevati.
In caso di violazione delle leggi vigenti, possono essere imposte sanzioni appropriate agli allevatori.
A tale riguardo, particolare attenzione deve essere prestata ai seguenti articoli dell'Ordinanza sulla protezione degli animali:
1 L’allevamento deve mirare all’ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.
2 Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell’animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.
3 Sono vietati:
- l’allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- l’allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.
4 Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.
1 L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.
2 Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.
3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.
1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. (...)
1 Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:
- il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente;
- il Paese di provenienza del cane;
- il Paese di allevamento.
2 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.
Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque: (…)
c. cede a terzi più del seguente numero di animali all’anno:
1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani, (…)
Nota della commissione d'allevamento RCS: In base ai chiarimenti con il Ufficio del veterinario, la data di riferimento non è la data di nascita del cane, bensì la data effettiva di consegna, cioè il giorno in cui va nella sua nuova casa.