Gli accoppiamenti fra cagne che vivono all’estero e maschi ammessi alla riproduzione da parte del RCS possono essere effettuati solo se le cagne straniere possiedono un certificato di pedigree riconosciuto dalla FCI e se sono state ritenute idonee alla riproduzione nel paese di riferimento da parte di un’associazione nazionale affiliata alla FCI.
Si prega di ricordare che le disposizioni riguardo all’esame degli occhi (Art. 4.3.3 Regolamento di riproduzione RCS) e le condizioni per l’idoneità alla riproduzione del RCS si applicano anche in caso di accoppiamenti con cagne che vivono all’estero.