Prima dell’accoppiamento

Assicuratevi che sia il maschio che la femmina siano abilitati alla riproduzione e siano conformi alle prescrizioni; che ambedue siano in possesso di un certificato per gli occhi valido (che al momento dell'accoppiamento non può essere stato effettuato oltre 24 mesi prima), che attesti che il retriever è esente da malattie agli occhi che lo escluda dalla riproduzione (devono essere osservati anche i requisiti di accoppiamento indicati sull’ammissione alla riproduzione e il regolamento d’allevamento RCS Art. 3.5.1. E Art. 4.3.3). Nel caso in cui non siate sicuri se un risultato costituisca un fattore di esclusione dall'allevamento, siete tenuti a contattare la Commissione d’allevamento in via preliminare.
Requisiti di accoppiamento che risultano dall’esito di un test genetico (cfr. Regolamento d’allevamento RCS Art. 4.3.6).

Assicuratevi che sia stata osservata eventualmente la pausa prescritta dopo una cucciolata numerosa. In questo caso devono trascorrere almeno 10 mesi dall’ultima cucciolata fino al prossimo termine di accoppiamento. Fate attenzione, specialmente con la femmina, affinché sia stata sufficientemente vaccinata, che non vi siano parassiti (sverminazione) e che non presenti infezioni o infiammazioni agli organi genitali.
In caso di cucciolata con diritto di accoppiamento, prima che questo avvenga è necessario sottoscrivere un contratto corrispondente.
Gli accoppiamenti tra retriever che al momento dell'atto non fossero in possesso di un certificato di visita oculistica valido, oppure che non abbiano osservato la pausa prescritta, non sono consentiti. In caso di inosservanza, la responsabilità è dei proprietari sia del maschio che della femmina in pari misura.
L’allevatore e il proprietario del maschio riproduttore stabiliscono l'ammontare del prezzo della monta. Si consiglia di annotarlo sull’attestato di accoppiamento della SCS.

Allevamento esterno
In casi giustificati, e su richiesta scritta dell’allevatore alla Commissione d’allevamento, quest’ultima può autorizzare in via eccezionale la riproduzione di una sola cucciolata in un allevamento esterno, per tutto il periodo di tempo necessario, o per un periodo ridotto. La domanda deve essere presentata alla Commissione d'allevamento prima che avvenga l’accoppiamento. Viene concessa un’autorizzazione eccezionale al massimo per una cucciolata entro due anni civili. Per ulteriori disposizioni si veda l’Articolo 3.4.2. Regolamento d’allevamento della SCS.